Le finalità della Legge n. 4/2013
La Legge n. 4/2013 è volta ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che
fruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale, ancorché prestati da Professionisti
non organizzati in Ordini, Collegi o Albi.
Nell’ambito di tale finalità, la legge riconosce la natura
di professione all’attività di coloro che tali servizi prestano e ne disciplina e valorizza la
qualità. Coloro che erogano tali servizi sono considerati, a tutti gli effetti, Professionisti.
1. L’esercizio della professione è libero
La Legge denomina
«professione non organizzata in ordini o collegi» “[...] l’attività economica, anche organizzata,
volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante
lavoro intellettuale [...] …” (Art.1 , comma 2).
Sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi specifici disciplinati da apposite
normative (es. professioni sanitarie, mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio) (Art. 1, comma 2).
La Legge dice che “l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza
di giudizio intellettuale e tecnica, …” (Art.1 , comma 4).
Per i Professionisti inseriti in un’Associazione, è l’Associazione professionale (A.N.Fo.S,
nel nostro caso) che fornisce al mercato un’aggiuntiva garanzia di qualità
professionale e lo fa secondo i criteri di trasparenza prescritti dalla legge, sotto la
vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, comma 1 e Art. 10, commi 1 e 2).
Essa individua dunque
tre categorie di Professionisti (ancorché non le enunci esplicitamente in
questi termini):
- i Professionisti che, nel rispetto delle norme della legge, possono autoregolamentarsi (art. 6, comma 1);
- i Professionisti che possono certificarsi individualmente secondo le norme tecniche UNI-CEN;
- i Professionisti che possono aderire e fare attestare da un’Associazione professionale
la propria qualità professionale e gli standard qualitativi che essi mantengono
nel tempo.
2. L’Associazione professionale
La legge n. 4/2013 stabilisce che i Professionisti possano, su base volontaria, riunirsi in Associazioni
professionali “con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole
deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”
(Art.2 , comma 1).
Conseguentemente, gli obblighi che per le Associazioni discendono dall’art. 2, commi 1,2,3
sono:
- gestione democratica dell’Associazione;
- trasparenza delle attività e degli aspetti organizzativi;
- promozione della formazione continua;
- adozione di un codice deontologico, etico e di condotta, riferito anche al Codice del Consumo;
- vigilanza sull’osservanza della condotta professionale;
- struttura organizzativa e tecnico-scientifica atta ad attuare tali impegni.
Le finalità delle Associazioni, quindi, sono chiare:
- valorizzare le competenze;
- agevolare la scelta da parte degli utenti sulla base delle competenze comprovate dall’Associazione;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- garantire la tutela degli Utenti nel rispetto delleregole sulla concorrenza.
Sono questi gli strumenti che l’Associazione deve dimostrare di avere e di usare per garantire al
mercato qualità ed eticità.
Affinché più compiutamente l’Associazione professionale assolva tale compito, la Legge dispone che
l’Associazione apra un apposito “sportello” per rispondere a richieste di informazioni relative alle attività
professionale e agli standard qualitativi di quella professione, nonché per rispondere ed eventuali
contenziosi promossi da utenti nei confronti dei Professionisti (art.2, comma 4).
3. L’Associazione agevola la scelta e garantisce il mercato
Con questi strumenti l’Associazione, nei fatti, agevola il mercato nella scelta dei Professionisti,
attestandone la qualità professionale.
L’elenco delle Associazioni che rispondono alle caratteristiche stabilite dalla Legge è pubblicato sul
sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a disposizione di qualsiasi Utente voglia controllare
l’effettivo valore e la serietà della garanzia che l’Associazione rilascia con l’attestazione di qualità.
Il Presidente dell’Associazione è personalmente responsabile della veridicità di quanto affermato e del
regolare svolgimento delle attività di garanzia al mercato. La vigilanza su tutto questo è a cura del Ministero
dello Sviluppo Economico (Art. 10, commi 1 e 2). Per queste finalità, la Legge prescrive (Art. 5,
comma 1) doversi portare a conoscenza di chiunque (sul sito del Ministero):
- la struttura organizzativa dell’Associazione, la composizione degli organi deliberanti e la
titolarità delle responsabilità in tali organi;
- i requisiti per la partecipazione all’associazione: titoli di studio, l’obbligo di procedere all’aggiornamento
professionale costante, la predisposizione di strumenti idonei ad accertare
l’effettivo assolvimento dell’obbligo dell’aggiornamento, l’indicazione della quota annuale
da versare.
Qualora i Professionisti, presentandosi al mercato, rendano noto l’attestato di qualificazione rilasciato
dall’Associazione (che, cioè, la citino a garanzia delle proprie competenze, com’è opportuno
e legittimo), l’Associazione deve, alla stessa stregua, rendere noto (Art. 5, comma 2):
- il codice etico e di condotta,
- l’elenco degli iscritti aggiornato annualmente,
- la presenza della struttura tecnico-scientifica preposta alla formazione continua;
- i riferimenti allo Sportello per l’Utente.
Nella sostanza, l’Associazione deve evidenziare gli elementi in base ai quali essa garantisce al mercato
il valore dei Professionisti con l’attestazione di qualità.
Ciò costituisce uno dei benefici reali, probabilmente il più cospicuo, che i Professionisti possono cogliere
dall’applicazione della Legge n. 4/2013: la garanzia al mercato della qualità professionale.
4. L’Attestazione rilasciata da A.N.Fo.S.
Si riportano qui per esteso gli aspetti più rilevanti dell’Art. 7, comma 1: “Al fine di tutelare i consumatori e
di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le Associazioni professionali possono rilasciare
ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante
legale, un’attestazione relativa:
- alla regolare iscrizione del Professionista all’Associazione;
- ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa;
- agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio
dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;
- alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello Sportello di cui all’articolo
2, comma 4;
- all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;
- all’eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,
relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.”
Ma l’adeguatezza professionale del Formatore non può consistere in una verifica periodica su norme
fissate in un passato non sempre vicino.
A.N.Fo.S. stimola e corrobora l’aggiornamento dei Formatori della Sicurezza sul Lavoro attraverso sistematiche
indagini sul bisogno di consulenza delle imprese per poter adeguare permanentemente i contenuti
della formazione del Formatore. In questi termini A.N.Fo.S. sostanzia l’autorevolezza dell’attestazione
del Professionista, senza voler sminuire, con ciò, la certificazione statica sulla conformità alla norma tecnica.
Il Formatore Professionista è tenuto a:
- 1. Regolare il versamento della quota annuale entro i termini stabiliti;
- Sottoporsi alla verifica periodica dei requisiti;
- Curare il proprio aggiornamento professionale secondo i criteri della formazione continua
che la Legge stabilisce, dandone evidenza via via e in occasione della verifica periodica (un
elemento di forte innovazione della Legge a garanzia della continuità nel tempo dell’alto
livello professionale).
I Formatori professionisti che si candidano ad A.N.Fo.S. si sottopongono alla verifica dei
requisiti negli stessi termini finora in vigore e secondo quanto la legge dispone in merito.
5. Validità dell’attestazione
La validità dell’attestazione di Formatore Qualificato A.N.Fo.S. ha durata annuale, perduranti le
condizioni di iscrizione ad A.N.Fo.S. (Art. 8, comma 1).
Essa, in ogni caso decadrà anche nel periodo di nominale validità qualora, come stabilisce la Legge 4/2013, non sia
stato effettuato il pagamento annuale della quota di iscrizione e i diritti di segreteria nei termini stabiliti.